Abbiamo il dovere di precisare, a seguito di molte richieste da parte dei nostri associati e dei tantissimi amici che chiedono chiarimenti sugli illeciti esercizi aperti al pubblico sotto forma di club privati, che troppo spesso mascherano una vera e propria attività commerciale senza avere ottenuto l’obbligatoria licenza amministrativa e mancante dell’autorizzazione del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
La Prefettura di Milano sulla materia dell’abusivismo nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali il 9 agosto 2006 afferma:
La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito la obbligatorietà del parere vincolante della Commissione di Vigilanza ( Provinciale o Comunale) sui locali di pubblico spettacolo nei confronti di chi , occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un locale di pubblico spettacolo o trattenimento ( Cass. Pe. Sez. 1-12-1995, in Cass. Pen. 1997, n. 1331; Cass. Pen Sez. 1.19-11/1999, n. 383, in Cass. Pen. 200 n. 3127)
Il Ministero dell’interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza poi, in una sua circolare afferma che i circoli che operano con le suddette caratteristiche vanno considerati a tutti gli effetti locali pubblici e obbligati ad assoggettarsi al licenza prevista nell’art. 68 del T.U.L.P.S
Afferma poi la Suprema Corte che;
“il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. Invero, il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescrtta licenza. Ne consegue che l’attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge” (cass. Sez. I, 12 maggio 1997, n. 55, Pres. Teresi, ric. Colombelli).
Ne consegue che quando si prefigura una attività di pubblico spettacolo e trattenimento, soggetta alle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., lo svolgimento dell’attività in assenza di titolo autorizzatorio comporta la violazione degli artt. 681 e 666 C.P..
E’ pacifico quindi che se tale attività viene svolta in un pubblico esercizio munito di differente licenza autorizzatoria, oltre all’illecito penale deve essere disposta in sede amministrativa la sospensione dell’attività autorizzata ai sensi dell’art 10 del T.U.L.P.S., con conseguente adozione dell’ordinanza di immediata cessazione dei trattenimenti abusivi.