DL 30 aprile 2010 N° 64, Legge 100/2010 estratto delle disposizioni per la costituzione del NuovoImaie

1.  Al  fine  di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui

alla  legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli

attuali  livelli  occupazionali  dell'Istituto  mutualistico  artisti

interpreti  esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo

14   del  codice  civile,  e'  costituito  dagli  artisti  interpreti

esecutori,  assistiti  dalle  organizzazioni  sindacali  di categoria

maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  firmatarie dei

contratti  collettivi  nazionali  (e  dalle  associazioni di artisti

interpreti  esecutori  che  siano  in grado di annoverare come propri

iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti), il

nuovo  Istituto  mutualistico  artisti  interpreti  esecutori  (nuovo

IMAIE),   associazione   avente  personalita'  giuridica  di  diritto

privato,  disciplinata,  per  quanto non espressamente previsto dalla

presente  disposizione,  dal  codice  civile  e dalle disposizioni di

attuazione   del  codice  medesimo.  (Lo  statuto  del  nuovo  IMAIE

riconosce  ai  rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo

consultivo)  Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della

Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per

l'informazione  e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita'

culturali  e  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che

ne   approvano   lo  statuto  e  ogni  successiva  modificazione,  il

regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n.

93  del 1992, (e che riordinano con proprio decreto l'intera materia

del  diritto  connesso,  in  particolare per assicurare che l'assetto

organizzativo  sia  tale  da  garantire  efficaci forme di tutela dei

diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni

da  applicare  nel  caso  di  mancato  versamento  al nuovo IMAIE dei

compensi  spettanti  agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle

leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di

mancata  trasmissione  al nuovo IMAIE della documentazione necessaria

alla   identificazione  degli  aventi  diritto  di  cui  al  comma  1

dell'articolo  5  della  legge 5 febbraio 1992, n. 93). Il Ministero

del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  nomina  il  presidente del

collegio  dei  revisori,  il  Ministero  per  i  beni  e le attivita'

culturali  e  il  Ministero dell'economia e delle finanze nominano un

componente ciascuno del collegio.


2.  A  decorrere  dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al

nuovo  IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE

in  liquidazione  ed,  in  particolare,  il  compito  di  incassare e

ripartire,  tra  gli  artisti  interpreti esecutori aventi diritto, i

compensi  di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80,

84  e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge

5  febbraio  1992,  n.  93.  Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei

compensi   spettanti   agli   artisti,   interpreti   ed   esecutori,

conformemente  allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso,

tenuto  conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al

nuovo  IMAIE  e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale

di  IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione

sono  trasferiti  al  nuovo  IMAIE  l'eventuale  residuo  attivo ed i

crediti  maturati.  Limitatamente  a  tale fine si applica l'articolo

2112 del codice civile.


3.  Gli  adempimenti  di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5

febbraio  1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del

nuovo  IMAIE,  per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco

degli  aventi  diritto,  distintamente  per ciascun trimestre, con la

indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce

il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.


(3-bis.  I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli

artisti  interpreti  esecutori aventi diritto devono essere trasmessi

al  nuovo  IMAIE  entro  trenta  giorni dalla data di distribuzione o

utilizzazione dell'opera).

 width=

 width=

 width=

<<
||
>>