Approvato il DPCM 19 dicembre 2012 Liberalizzazioni sui Diritti Connessi

 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTR
I

 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo  esercizio"  e
successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22  aprile
1941, n. 633, per la protezione del diritto  di  autore  e  di  altri
diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  93,  recante  "Norme  a  favore
delle imprese fonografiche e compensi  per  le  riproduzioni  private
senza scopo di lucro" e successive modificazioni e,  in  particolare,
l'art. 4 che dispone, tra l'altro, la costituzione dell'IMAIE, avente
come  finalita'  statutaria  la  tutela  dei  diritti  degli  artisti
interpreti o esecutori nonche' l'attivita'  di  difesa  e  promozione
degli interessi collettivi di queste categorie;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali",  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2010,  n.  100  e,  in
particolare, l'art. 7, comma  1,  che,  "Al  fine  di  assicurare  la
realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio  1992,  n.
93, e garantire il mantenimento degli attuali  livelli  occupazionali
dell'Istituto mutualistico artisti interpreti  esecutori  (IMAIE)  in
liquidazione",   dispone   la   costituzione   del   nuovo   Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione
avente personalita' giuridica di diritto privato che "opera sotto  la
vigilanza congiunta della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria,  del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, che ne approvano  lo  statuto  e  ogni  successiva
modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'art.  7
della legge n. 93 del 1992";
  Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,  n.
100 il quale stabilisce, tra l'altro, che: "A decorrere dal 14 luglio
2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE  compiti  e  funzioni
attribuiti ai  sensi  di  legge  ad  IMAIE  in  liquidazione  ed,  in
particolare, il compito di incassare e  ripartire,  tra  gli  artisti
interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli  articoli
71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n.  93.  Il
nuovo  IMAIE  determina  l'ammontare  dei  compensi  spettanti   agli
artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo  statuto  ed  ai
regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art.  82  della
legge 22 aprile 1941, n. 633.";
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'", convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 39, comma 2, il  quale  dispone
che: "Al fine di favorire la creazione di nuove imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e  controllo  da  parte  dei  titolari  di  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e' libera.";
  Considerato che, l'art. 39, comma 3, del predetto decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27  prevede  che:  "Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri da adottare  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorita'
garante  della  concorrenza  e   del   mercato,   sono   individuati,
nell'interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i  requisiti  minimi
necessari ad un razionale  e  corretto  sviluppo  del  mercato  degli
intermediari di tali diritti connessi.";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare,  l'art.  30
il  quale  dispone,  tra   l'altro,   che:   "Il   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto al Presidente
che  opera  nell'area  funzionale  relativa  al  coordinamento  delle
attivita'  di  comunicazione  istituzionale,  alla  promozione  delle
politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali,  ed  al
coordinamento  delle  attivita'  volte  alla   tutela   del   diritto
d'autore.";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  novembre  2011
con il quale il  consigliere  della  Corte  dei  conti,  dott.  Paolo
Peluffo, e' stato nominato Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
gennaio 2012 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, consigliere  Paolo  Peluffo,  oltre  alle
funzioni gia' delegate con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5  dicembre  2011,  tra  l'altro,  sono  state  altresi'
delegate le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in  materia  di  editoria  e  prodotti  editoriali,  diritto
d'autore,  vigilanza  sulla  SIAE  e   sul   nuovo   IMAIE,   nonche'
l'attuazione delle relative politiche;
  Visto il parere dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, espresso in data 3 dicembre 2012;
  Sentiti il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Requisiti minimi per le imprese operanti nel settore della tutela dei
            diritti degli artisti interpreti ed esecutori
 
  1. Al fine di consentire  un  razionale  e  corretto  sviluppo  del
mercato degli intermediari dei diritti connessi al  diritto  d'autore
di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e  successive  modificazioni
nonche' di tutelare gli interessi  dei  titolari  aventi  diritto,  i
requisiti minimi necessari per le imprese che  intendono  svolgere  o
svolgono l'attivita' di amministrazione e di intermediazione di  tali
diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o
struttura organizzativa adottata, sono i seguenti:
    a) costituzione in una forma giuridica prevista  dall'ordinamento
italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea e  che  consenta
l'effettiva partecipazione e controllo  da  parte  dei  titolari  dei
diritti;
    b) ubicazione nel territorio  dello  Stato  italiano  della  sede
legale o di una sua dipendenza o di una stabile organizzazione;
    c) dotazione  e  mantenimento  di  un  patrimonio  netto  minimo,
comunque denominato, non inferiore  a  euro  diecimila  o,  entro  il
limite di euro centoventimila, al cinque per  cento  del  valore  dei
diritti amministrati nell'anno precedente;
    d) sottoscrizione, a tutela dei titolari dei diritti, a decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  di  inizio  dell'attivita',  di
apposita fideiussione bancaria per un importo equivalente  al  trenta
per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente;
    e) organizzazione della gestione dei diritti connessi  attraverso
adeguate figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici;
    f) disponibilita' di una  banca  dati  informatica,  regolarmente
aggiornata,  delle  opere  e  dei  titolari  dei   diritti   connessi
amministrati e dei loro aventi  causa  accessibile  ai  titolari  dei
diritti e agli utilizzatori delle opere, anche al fine  di  agevolare
la distribuzione dei compensi;
    g) adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo
conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231  e  successive
modificazioni;
    h) previsione espressa  nello  statuto,  indipendentemente  dalla
forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
      1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti
connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633
e  successive  modificazioni  quale  oggetto  sociale  esclusivo   o,
comunque, prevalente;
      2) la tenuta dei libri  obbligatori  e  delle  altre  scritture
contabili ai sensi del libro V - Titolo II - Capo III - Sezione III -
paragrafo 2 del codice civile;
      3) la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421
del codice civile;
      4) la redazione del bilancio ai sensi del libro V - Titolo V  -
Capo V - Sezione IX del codice civile;
      5) la presenza di un collegio sindacale ai sensi del libro V  -
Titolo V - Capo V - Sezione VI-bis - paragrafo 3 del codice civile;
      6) il regolamento interno di ripartizione dei diritti;
      7) il regolamento interno inerente le modalita'  di  iscrizione
e/o di conferimento del mandato;
      8)  l'attribuzione  degli  incarichi   di   amministrazione   e
direzione a soggetti dotati  di  comprovata  esperienza  e  capacita'
professionale per i quali  non  sussistano  situazioni  di  conflitto
d'interessi   e   sussista,   altresi',   l'assenza   di   cause   di
ineleggibilita' previste dall'art. 2382  del  codice  civile  nonche'
assenza  di  condanne  definitive  per  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e
l'economia pubblica, per delitti non colposi per  i  quali  la  legge
commina la pena della reclusione non  inferiore  nel  massimo  a  tre
anni, per delitti o contravvenzioni previsti da  leggi  dirette  alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,  previsti  da
leggi in materia di lavoro  o  di  previdenza  sociale,  per  delitti
previsti nel libro V - titolo  XI  del  codice  civile  e  nel  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni,  per  reati
previsti  dalle  norme   che   disciplinano   l'attivita'   bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme  in  materia  di  mercati  e
strumenti  finanziari,  in  materia  tributaria  e  di  strumenti  di
pagamento,  nonche'  l'assenza  di  sottoposizione  alle  misure   di
prevenzione disposte ai sensi dal  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni;
      9)  la  gestione  separata,  attraverso  apposite  contabilita'
analitiche, delle somme raccolte e dovute ai  titolari  dei  diritti,
nonche' degli eventuali piani di  investimento  effettuati  con  tali
somme. Le risultanze  delle  contabilita'  analitiche  devono  essere
evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.
                                   
                                    Art. 2
 
 Requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto 
sviluppo  delmercato degli intermediari dei diritti connessi
 
  1. Al fine di consentire  un  razionale  e  corretto  sviluppo  del
mercato degli intermediari dei diritti connessi al  diritto  d'autore
di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e  successive  modificazioni
nonche' di tutelare gli interessi dei  titolari  aventi  diritto,  le
imprese  che   intendono   svolgere   o   svolgono   l'attivita'   di
amministrazione  e  di  intermediazione  di  tali  diritti  connessi,
indipendentemente  dalla  specifica  forma  giuridica   o   struttura
organizzativa adottata, sono tenute:
    a) ad adottare  criteri  di  trasparenza,  pubblicita',  equita',
imparzialita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione  nei
confronti dei  titolari  dei  diritti,  con  particolare  riferimento
all'accettazione e  alla  risoluzione  del  mandato  o  del  rapporto
associativo, alle tipologie dei  rapporti  di  gestione  istaurabili,
alla  risoluzione   delle   controversie,   alla   determinazione   e
ripartizione dei diritti, nonche' alle condizioni, ai  costi  e  alle
provigioni poste a carico dei titolari dei diritti;
    b) ad adottare  criteri  di  trasparenza,  pubblicita',  equita',
imparzialita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione  nei
confronti degli utilizzatori e delle altre societa' di gestione,  con
particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle  condizioni
contrattuali relative agli accordi sottoscritti;
    c) a comunicare  periodicamente,  e  comunque  entro  l'esercizio
successivo a quello della maturazione dei diritti,  ai  titolari  dei
diritti l'ammontare dei compensi maturati e le relative modalita'  di
determinazione;
    d) a consentire ai titolari dei diritti la verifica dei  compensi
maturati attraverso idonee procedure informatiche;
    e) ad adottare criteri prudenziali nella politica di investimento
inerente, nelle more della loro ripartizione,  le  somme  raccolte  e
dovute ai titolari dei diritti;
    f) a procedere, in assenza di obiettive  ragioni  ostative,  alla
ripartizione e al  pagamento  delle  somme  dovute  ai  titolari  dei
diritti  non  oltre  i  12  mesi  successivi  la  scadenza  dell'anno
finanziario in cui e' avvenuta la riscossione;
    g) ad adottare idonee procedure per la rapida individuazione  dei
titolari dei diritti;
    h) ad affidare la revisione legale dei conti a  una  societa'  di
revisione legale iscritta nell'apposito registro di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
    i) a non imporre ai titolari dei diritti alcuna obbligazione  che
non sia oggettivamente necessaria per la protezione dei loro  diritti
e dei loro interessi;
    l) a consentire la comunicazione con i titolari dei diritti e con
gli utilizzatori attraverso mezzi elettronici.

                               Art. 3
 
                       Oneri di comunicazione
 
  1. Le imprese che intendono  svolgere  o  svolgono  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge  22  aprile  1941,  n.  633  e  successive
modificazioni, ai  fini  della  verifica  del  razionale  e  corretto
sviluppo del mercato degli intermediari  di  tali  diritti  connessi,
indipendentemente  dalla  specifica  forma  giuridica   o   struttura
organizzativa adottata, sono tenute:
    a) a  segnalare  l'inizio  dell'attivita'  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero per i beni
e le attivita' culturali e al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali,  trasmettendo   altresi'   alle   suddette   amministrazioni
pubbliche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  attestante  il  possesso  dei
requisiti minimi di cui agli articoli 1 e 2;
    b) a pubblicare sul proprio sito internet  il  numero  di  aventi
diritto che hanno conferito il mandato  e  il  valore  economico  dei
diritti amministrati;
    c) a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli  accordi
quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere nonche' l'elenco
degli accordi di reciprocita' sottoscritti con imprese che esercitano
in altri Paesi l'attivita' di amministrazione e  intermediazione  dei
diritti connessi;
    d) a pubblicare sul proprio sito internet lo statuto  e  l'elenco
dei soggetti a cui sono attribuiti  incarichi  di  amministrazione  e
direzione;
    e) a fornire alle amministrazioni pubbliche di cui  alla  lettera
a) tutte le informazioni da queste richieste.
  2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito l'elenco  delle
imprese che hanno comunicato  l'inizio  dell'attivita'  e  che  hanno
ottemperato agli oneri di comunicazione di cui ai punti b),  c),  d),
e). Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto  con
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, provvede a dare  comunicazione  sul
proprio sito delle imprese che risultano non essere piu' in  possesso
dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.

                                 Art. 4

                 Clausola di invarianza della spesa
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto e' trasmesso, per i  relativi  adempimenti,  ai
competenti organi  di  controllo  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2012

                                             p. il Presidente       
                                         Il Sottosegretario di Stato  
                                        alla Presidenza del Consiglio
                                                 dei Ministri         
                                                    Peluffo           

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 1



 
             

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