1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli
attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo
14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti
esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei
contratti collettivi nazionali (e dalle associazioni di artisti
interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri
iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti), il
nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo
IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto
privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla
presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del codice medesimo. (Lo statuto del nuovo IMAIE
riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo
consultivo) Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il
regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n.
93 del 1992, (e che riordinano con proprio decreto l'intera materia
del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto
organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei
diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni
da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei
compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle
leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di
mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria
alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1
dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93). Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del
collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un
componente ciascuno del collegio.
2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al
nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE
in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e
ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i
compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80,
84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge
5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei
compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori,
conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso,
tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al
nuovo IMAIE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale
di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione
sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i
crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo
2112 del codice civile.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del
nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco
degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce
il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.
(3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli
artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi
al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o
utilizzazione dell'opera).